CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 
                          Sezione IV Civile 
 
    La Corte di appello di Firenze, Sezione quarta Civile, in persona
dei magistrati: 
      dott. Ernesto Covini - Presidente 
      dott.ssa Giulia Conte - Consigliere 
      dott. Marco Cecchi - Consigliere Relatore 
    a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 ottobre
2021 ha pronunciato la seguente ordinanza promossa da: 
      Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato presso l'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato,  che  lo
rappresenta e difende ex-lege; 
    Parte opponente 
    contro 
      Agostinelli Bianca (codice  fiscale  GSTBNC54E69G210G)  nata  a
Pacentro  (AQ)  il  29/05/1954  e  residente  in  Sulmona  (AQ)   Via
Montesanto 75/G; 
      Angelone Salvatore (codice  fiscale  NGLSVT57T311804U)  nato  a
Sulmona (AQ) il 31/12/1957 e residente  in  Sulmona  (AQ)  Viale  XXV
Aprile, 32; 
      Bellotta Daniela  Patrizia  (codice  fiscale  BLLDLL51A41L334E)
nata a Trasacco (AQ) il 1°/01/1951 e residente in Avezzano  (AQ)  Via
Vezio Vezziano, 4; 
      Bisconti  Anna  (codice  fiscale   BSCNNA57L70F604N)   nata   a
Monteroni (LE) il 30/07/1957 e residente in Roma (RM)  Via  Gomenizza
50; 
      Bonaldi Maria Rosa (codice  fiscale  BNLMRS63A64L781V)  nata  a
Verona (VR) il 24/01/1963 e residente in  Castel  D'Azzano  (VR)  Via
Degli Alpini 97; 
      Busetto Donatella  (codice  fiscale  BSTDTL53C43L736I)  nata  a
Venezia (VE) il 03/03/1953 e residente in Venezia (VE) Via Cannaregio
915A; 
      Businaro Ivana (codice fiscale BSNVNI56T711781H) nata a  Verona
(VR) il 31/12/1956 e residente in Verona (VR) Via Della Concordia 8; 
      Calisi Paolo (codice fiscale CLSPLA56S13H974A) nato  a  Sanluri
(CA) il 13/11/1956 e residente in Avezzano (AQ) Via Piero Gobettti 6; 
      Camerini  Roberto  (codice  fiscale  CMRRRT58B14A515X)  nato  a
Avezzano (AQ) il 14/02/1958 e residente in Avezzano  (AQ)  Via  Leone
Marsicano 18; 
      Capannolo Domenico (codice  fiscale  CPNDNC64P20A345K)  nato  a
L'Aquila (AQ) il 20/09/1964 e residente in L'Aquila  (AQ)  Via  Beato
Cesidio 9; 
      Caretta Marisa (codice fiscale CRTMRS56B67I326S) nata  a  Sante
Marie (AQ) il 27/02/1956 e residente in Tagliacozzo (AQ) Via  Madonna
Della Stella, 37; 
      Castorani Pietrino (codice  fiscale  CSTPRN44H29L103O)  nato  a
Teramo (TE) il 29/06/1944 e residente in Torricella  Sicura  (TE)  G.
Romani 35; 
      Cicconi Enrico (codice fiscale CCCNRC6OH08L103A) nato a  Teramo
(TE) il 08/06/1960 e residente in Teramo (TE) Via Teatro Antico 18; 
      Cornice  Lucia  (codice  fiscale   CRNLCU56T44F942D)   nata   a
Notaresco (TE) il 04/12/1956 e residente in Castellalto (TE) Via Po -
Castelnuovo V. 9/A; 
      Cortesi Enrico (codice fiscale CRTNRC60E26D969V) nato a  Genova
(GE) il 26/05/1960 e residente in L'Aquila (AQ) Via A Diaz 6; 
      Cotellessa  Fabio  (codice   fiscale   CTLFBA67CO2E435Q)   nato
a Lanciano (CH) il 02/03/1967 e residente in Teramo  (TE)  Via  Maria
Palma Mezzopreti 3; 
      D'Amore Anna (codice fiscale DMRNNA61C67C632Z)  nata  a  Chieti
(CH) il 27/03/1961 e residente in Sulmona (AQ) Via F.P. Michetti 2; 
      D'Emilio  Mirella  (codice  fiscale  DMLMLL46E52G482I)  nata  a
Pescara (PE) il 12/05/1946 e residente in Avezzano (AQ) Via Dei Laghi
34; 
      D'Eramo  Gaetano  (codice  fiscale  DRMGTN67T241804C)  nato   a
Sulmona (AQ) il 24/12/1967 e residente in Sulmona (AQ) Via  Properzio
4; 
      De Santis Patrizia (codice  fiscale  DSNPRZ58M60H501D)  nata  a
Roma (RM) 20/08/1958 e residente in Roma (RM) Via Eugenio Gra 15; 
      Del Roscio Donatella (codice fiscale DLRDTL55H66A345E)  nata  a
L'Aquila (AQ) il 26/06/1955 e residente in Avezzano  (AQ)  Via  delle
Olimpiadi 2; 
      Dell'Olio  Carla  (codice  fiscale  DLLCRL63A41A515P)  nata   a
Avezzano  (AQ)  il  01/01/1963  e  residente  in  Avezzano  (AQ)  Via
Collerotondo 74; 
      Di Benedetto Maria Rita (codice fiscale DBNMRT66L58A515N)  nata
a Avezzano (AQ) il 18/07/1966 e residente in Magliano De' Marsi  (AQ)
Via P. Panfilo 39; 
      Di Censo Vincenzo  (codice  fiscale  DCNVCN42R23A100T)  nato  a
Aielli (AQ) il 23/10/1942 e residente in  Avezzano  (AQ)  Via  Pietro
Godetti 2; 
      Di Cuffa  Antonio  (codice  fiscale  DCFNTN50A14D440Z)  nato  a
Esperia (FR) il 14/01/1950 e residente in  Verona  (VR)  Via  Luciano
Marchi 10; 
      Di Diodato Rolando (codice  fiscale  DDDRND53C06G608D)  nato  a
Pietracamela (TE) il 06/03/1953  e  residente  in  Pietracamela  (TE)
Frazione Intermesoli - V. degli Orti 65; 
      Di  Nucci  Dario  (codice  fiscale  DNCDRA61L13F942V)  nato   a
Notaresco (TE) il 13/07/1961 e residente in Teramo (TE) Circ.  Ragusa
82; 
      Di Felice Maria Teresa (codice fiscale DFLMTR38T70E811Q) nata a
Magliano De' Marsi (AQ) il 30/12/1938 e residente  in  Avezzano  (AQ)
P.zza Ercole Nardelli 2; 
      Di Fiore Alessandro (codice fiscale  DFRLSN64C161804C)  nato  a
Sulmona  (AQ)  il  16/03/1964  e  residente  in  Sulmona  (AQ)  P.zza
Garibaldi 70; 
      Di Rinaldo Giuseppina (codice fiscale DRNGPP56B51L103G) nata  a
Teramo (TE) il 11/02/1956 e residente in Teramo  (TE)  Via  Brigiotti
12; 
      Di Sano Maria (codice fiscale DSNMRA60D66H402Z) nata a Rocca Di
Mezzo (AQ) il 26/04/1960 e residente in Avezzano (AQ)  Via  Ferruccio
Parri 15; 
      Di Silvestre Ferdinando (codice fiscale DSLFDN58S26F747R)  nato
a Morro D'Oro (TE) il 26/11/1958 e residente in Teramo (TE) Via  Bona
Giovanni, 9B; 
      Di Stefano Antonio (codice  fiscale  DSTNTN51C01C169X)  nato  a
Castelli (TE) il 01/03/1951 e residente in  Colledara  (TE)  frazione
Ornano Piccolo; 
      Doschi  Fabrizio  (codice  fiscale  DSCFRZ64L18A515I)  nato   a
Avezzano (AQ) il 18/07/1964 e residente in Cerchio  (AQ)  C.da  Santa
Monica Snc; 
      Fabris Nadia (codice fiscale FBRNDA47P61Z326M) nata  a  Tripoli
(EE) il 21/09/1947 e residente in Santarcangelo Di Romagna  (RN)  Via
I. Nievo 3; 
      Faenza Bruno (codice fiscale FNZBRN55A01A515N) nato a  Avezzano
(AQ) il 01/01/1955 e residente in Tagliacozzo (AQ) Via Aquila 31; 
      Farina Giampietro  (codice  fiscale  FRNGPT62TO8C517F)  nato  a
Cermignano (TE)  il  08/12/1962  e  residente  in  Morro  D'Oro  (TE)
Contrada Pagliare, Snc; 
      Ferrari  Giovanni  (codice  fiscale  FRRGNN55R21H604G)  nato  a
Roverbella (MN) il 21/10/1955 e  residente  in  Verona  (VR)  Via  F.
Paiola 65; 
      Gennuso Franca (codice fiscale GNNFNC60L45D960M)  nata  a  Gela
(CL) il 05/07/1960 e residente in Avezzano (AQ) Via Palermo 29; 
      Giardino Ivana (codice fiscale GRDVNI61M68A662R)  nata  a  Bari
(BA) il 28/08/1961 e residente in Sulmona (AQ) Via Pola 6-4/G; 
      Giuliani  Camillo  (codice  fiscale  GLNCLL54A17G482X)  nato  a
Pescara (PE) il 17/01/1954 e residente  in  Montesilvano  (PE)  Corso
Umberto 219; 
      Golfetto Giuseppe  (codice  fiscale  GLFGPP52T28G224F)  nato  a
Padova (PD) il 28/12/1952 e residente  in  Padova  (PD)  Via  Tiziano
Aspetti 6; 
      Innocenzi  Ubaldo  (codice  fiscale  NNCBLD54P14A515Z)  nato  a
Avezzano (AQ) il 14/09/1954 e  residente  in  Avezzano  (AQ)  Via  L.
Andrea, 62; 
      Lanuti Angelo Divino (codice fiscale LNTNGL51H08A515R)  nato  a
Avezzano (AQ) il 08/06/1951 e residente  in  Avezzano  (AQ)  Via  Dei
Tulipani 41/D; 
      Leonardi Giovanni  (codice  fiscale  LNRGNN53A22G200W)  nato  a
Ovindoli (AQ) il 22/01/1953 e residente in Avezzano  (AQ)  Via  Piero
Gobetti 10; 
      Leonori Massimo (codice fiscale LNRMSM53A18H501O) nato  a  Roma
(RM) il 18/01/1953 e residente in Santarcangelo Di Romagna  (RN)  Via
I. Nievo 3; 
      Lombardo Cinzia (codice fiscale LMBCNZ62B43L781X) nata a Verona
(VR) il 03/02/1962 e residente in  Castel  D'Azzano  (VR)  Via  Degli
Alpini 89; 
      Maiezza  Armando  (codice  fiscale  MZZRND48A29A667D)  nato   a
Barisciano (AQ) il 29/01/1948 e  residente  in  Barisciano  (AQ)  Via
Provinciale 43; 
      Mangiarelli Guerino (codice fiscale  MNGGRN53P29I804V)  nato  a
Sulmona (AQ) il 29/09/1953 e residente in Sulmona (AQ) Via Cappuccini
138; 
      Mariani  Giovanna  (codice  fiscale  MRNGNN57M69B606I)  nata  a
Canistro (AQ) il 29/08/1957 e residente in Canistro  (AQ)  Via  Padre
Gervasio Mariani 8; 
      Marinucci Marziana (codice  fiscale  MRNMZN59S51A100N)  nata  a
Aielli (AQ) il 11/11/1959 e residente in Aielli (AQ) Via Stazione 67; 
      Masci Dino (codice fiscale  MSCDNI53R14G507M)  nato  a  Turania
(RI) il 14/10/1953 e residente in Carsoli  (AQ)  Via  Di  Villaromana
781C; 
      Mastropietro Patrizia (codice fiscale MSTPRZ65E57A345R) nata  a
L'Aquila (AQ) il 17/05/1965 e residente in L'Aquila (AQ) via Carlo De
Paulis 25; 
      Maurizi Fabio (codice fiscale MRZFBA63S28A515L) nato a Avezzano
(AQ) il 28/11/1963 e residente in Roma (RM) Via Cicolana 12; 
      Meogrossi Giovanni (codice  fiscale  MGRGNN59R15C492K)  nato  a
Cerchio (AQ) il 15/10/1959 e residente in Cerchio (AQ)  Via  Maccale'
13; 
      Meschieri Illidia  (codice  fiscale  MSCLDB49D57G492G)  nata  a
Pescina (AQ) il 17/04/1949 e residente in Ortona Dei Marsi  (AQ)  Via
Trieste 5; 
      Morgante Giuseppina (codice fiscale  MRGGPP60C67L025O)  nata  a
Tagliacozzo (AQ) il 27/03/1960 e residente in  Tagliacozzo  (AQ)  Via
Belvedere 8; 
      Moro Luigi (codice fiscale MROLGU45POIL334J)  nato  a  Trasacco
(AQ) il 01/09/1945 e residente in Trasacco (AQ) Via  Monte  Carbonaro
25; 
      Nonni  Giampietro  (codice  fiscale  NNNGPT51T17C426Z)  nato  a
Celano (AQ) il 17/12/1951 e residente in Avezzano (AQ) Via Garibaldi,
191; 
      Oddi Mirella (codice fiscale DDOMLL54M44L334W) nata a  Trasacco
(AQ) il 04/08/1954 e residente in Avezzano (AQ) Via Mich.  Buonarroti
27; 
      Orlandi Ida Elisabetta (codice fiscale RLNDSB53B56A515O) nata a
Avezzano (AQ) il 16/02/1953 e residente in Avezzano  (AQ)  Via  Monte
D'Oro 5; 
      Pallotta Marcello  (codice  fiscale  PLLMCL59M19I804O)  nato  a
Sulmona (AQ) il 19/08/1959 e  residente  in  Fagnano  Alto  (AQ)  Via
Colvetto 7; 
      Parisse Bruna (codice fiscale PRSBRN53P60G492F) nata a  Pescina
(AQ) il 20/09/1953 e residente in Avezzano (AQ) Via  Delle  Olimpiadi
15; 
      Pecorelli  Angela  (codice  fiscale  PCRNGL52S55I804D)  nata  a
Sulmona (AQ) il 15/11/1952 e residente in Avezzano (AQ)  Via  Ugo  La
Malfa 37; 
      Pellegrini Maurizio (codice fiscale  PLLMRZ59D30A401B)  nato  a
Ariccia (RM) il 30/04/1959 e residente in Roma (RM) Viale Cad. Guerra
Di Liberazione 257; 
      Peron Carla (codice fiscale PRNCRL55H47L736H)  nata  a  Venezia
(VE) il 07/06/1955 e residente in Spinea (VE) Via Buonarroti 16; 
      Petronio Elisabetta (codice fiscale  PTRLBT49P58C083T)  nata  a
Castel Del Monte (AQ) il 18/09/1949 e residente in L'Aquila (AQ)  Via
Edoardo Scarfoglio 38; 
      Piciocchi Bianca Anna (codice fiscale PCCBCN59P47G000F) nata  a
Porto Cesareo (LE) il 07/09/1959 e residente in Venezia  Mestre  (VE)
Via Antonio De Fanti, 6; 
      Piscitani Gaetano  (codice  fiscale  PSCGTN61D22C096M)  nato  a
Castel Di Sangro (AQ) il 22/04/1961 e residente in L'Aquila (AQ)  Via
Dei Frentani 5; 
      Pomponio  Luciana  (codice  fiscale  PMPLCN57R44A515L)  nata  a
Avezzano (AQ) il 04/10/1957 e residente in Luco Dei  Marsi  (AQ)  Via
Fosse Ardeatine 16; 
      Salvatore Mirella  (codice  fiscale  SLVMLL62B50E307H)  nata  a
Introdacqua (AQ) il 10/02/1962 e residente in Introdacqua (AQ)  Viale
Europa 26; 
      Salvatorelli Paola (codice  fiscale  SLVPLA62P49L103L)  nata  a
Teramo (TE) il 09/09/1962 e residente in  Teramo  (TE)  Via  Vincenzo
Pilotti 16; 
      Salvioni  Paolo  (codice  fiscale  SLVPLA41A26L334G)   nato   a
Trasacco (AQ) il 26/01/1941, residente a Trasacco (AQ); 
      Santomaggio Franca (codice  fiscale  SNTFNC54R41A515S)  nata  a
Avezzano (AQ) il 01/10/1954 e residente in Avezzano (AQ) Via Carso I; 
      Scalzini Donatella (codice  fiscale  SCLDTL61P70A345T)  nata  a
L'Aquila (AQ) il 30/09/1961 e residente in L'Aquila (AQ)  Viale  Aldo
Moro 11; 
      Scamperle Giuseppe (codice  fiscale  SCMGPP47L18L781C)  nato  a
Verona (VR) il 18/07/1917 e residente in Sona (VR) Via Volturno 23; 
      Schiona Alessandro (codice  fiscale  SCHLSN52L09G482F)  nato  a
Pescara (PE) il 09/07/1952 e residente in Teramo (TE) Via Pilotti 13; 
      Sciacca Maria Carolina (codice fiscale SCCMCR44D47F250G) nata a
Misterbianco (CT) il 07/04/1944 e residente in Verona (VR)  Via  Gino
Compri 2; 
      Sessa  Vincenzina  (codice  fiscale  SSSVCN58S561805S)  nata  a
Solofra (AV) il 16/11/1958 e residente  in  Sulmona  (AQ)  Via  Staz.
Introdacqua 10; 
      Simone Paola (codice fiscale SMNPLA60C47A515B) nata a  Avezzano
(AQ) il 07/03/1960 e residente in Avezzano (AQ) Via Piero Gobetti 6; 
      Simonetti Daniela  (codice  fiscale  SMNDNLS9A65C426S)  nata  a
Celano (AQ) il 25/01/1959 e residente in Celano (AQ) Via S. Maria 38; 
      Soricone Cesidia Maria Luisa (codice fiscale  SRCCDM54M58G492N)
nata a Pescina (AQ) il 18/08/1954 e residente in  Avezzano  (AQ)  Via
America 9; 
      Speri Lia (codice fiscale SPRLIA54H67F861W) nata a Negrar  (VR)
il 27/06/1954 e residente in Verona (VR) Via U Marotto 9; 
      Stati  Anna  Rita  (codice  fiscale  STTNRT63S41A515Q)  nata  a
Avezzano (AQ) il 01/11/1963 e residente in Avezzano (AQ)  Via  Molise
60; 
      Sturba Marcello (codice fiscale STRMCL47R16L103V) nato a Teramo
(TE) il 16/10/1947 e residente in Torricella Sicura (TE) Piano Grande
82; 
      Taccone Alessandra (codice  fiscale  TCCLSN69M14A515G)  nato  a
Avezzano  (AQ)  il  14/08/1969  e  residente  in  Avezzano  (AQ)  Via
Monfalcone 10; 
      Taddei Marilena (codice fiscale SLVBRN53B22H501U) nata  a  Roma
(RM) il 22/02/1953 e residente in Magliano De Marsi (AQ) Via Demetrio
16; 
      Tatananni Emanuela (codice  fiscale  TTNMNL68P65A345J)  nata  a
L'Aquila (AQ) il 25/09/1968  e  residente  in  L'Aquila  (AQ)  Strada
Prov.le per Bagno 5; 
      Tessicini Elsa (codice fiscale TSSLSE54D51I804G) nata a Sulmona
(AQ) il 11/04/1954 e residente in Sulmona (AQ) Via Cappuccini 156/A; 
      Testa Anidea (codice fiscale TSTNDA49R49A515O) nata a  Avezzano
(AQ) il 09/10/1949 e residente in Avezzano (AQ) Via  Enrico  Cialdini
34; 
      Tolo  Narcisa  (codice   fiscale   TLONCS60S66F508B)   nata   a
Monteforte D'Alpone (VR) il  26/11/1960  e  residente  in  Monteforte
D'Alpone (VR) Via Renato Zoppi 6; 
      Tommarelli Rita (codice fiscale TMMRTI55P44L103F) nata a Teramo
(TE) 04/09/1955 e residente in Teramo (TE) Via  Manbelli  7  -  Piano
Della Lente; 
      Trognoni Paola (codice fiscale TRGPLA61M62H501A)  nata  a  Roma
(RM) il 22/08/1961 e residente in Roseto  degli  Abruzzi  (TE)  Corso
Umberto I 21; 
      Trucco Guido (codice fiscale TRCGDU52E13F839T)  nato  a  Napoli
(NA) il 13/05/1952 e residente in Villafranca di Verona (VR) Via Nino
Bixio 298; 
      Valente Maria Vittoria (codice fiscale VLNMVT64T63F022L) nata a
Massa D'Albe (AQ) il 23/12/1964 e  residente  in  Avezzano  (AQ)  Via
degli Eroi 4; 
      Valentini Graziella Domenica (codice fiscale  VLNGZL60D50A345D)
nata a L'Aquila (AQ) il 10/04/1960 e residente in L'Aquila  (AQ)  Via
Mario Tradardi 7; 
      Valentino Maria Leonarda (codice fiscale VLNMLN54A66A455G) nata
a Arano (NA)  il  26/01/1954  e  residente  in  Giulianova  (TE)  Via
Annunziata 95; 
      Veri Paola (codice fiscale VREPLA59S69F205J) nata a Milano (MI)
il 29/11/1959 e residente in Pescara (PE) Via Pantini 60; 
      Venanzi Militina (codice fiscale VNNMTN58D66F022O) nata a Massa
D'Albe (AQ) il 26/04/1958 e residente in Massa D'Albe (AQ) Via  Valle
Lama 17; 
      Villari Antonella Esmeralda (codice  fiscale  VLLNNL62H61F839B)
nata a Napoli (NA) il 21/06/1962 e residente in Verona (VR) Via  Arno
2; 
      Vivio Liliana (codice fiscale VVILLN40A51A515Q) nata a Avezzano
(AQ) il 11/01/1940 e residente in Avezzano (AQ) Via Franco Galeone 3; 
      Zantedeschi Olivia (codice  fiscale  ZNTLVO62D63L781C)  nata  a
Verona (VR) il 23/04/1962 e residente in Verona (VR) C.da  Campagnola
9/A; 
    tutti  elettivamente  domiciliati  in  Roma  presso   lo   studio
dell'avv. Ferdinando Enrico Abbate, che li rappresenta e difende come
da procura in atti; 
    Parte opposta 
 
                               Osserva 
 
    1. Con ricorso del 22 ottobre 2019 presentato avanti  alla  Corte
d'appello di Firenze, i sopra indicati  opposti  hanno  chiesto  equa
riparazione ex legge 89/2001 per l'eccessiva ed irragionevole  durata
di una procedura anch'essa per equa riparazione ex legge  89/2001  (a
propria volta correlata ad un procedimento per equa  riparazione,  in
questo  caso  svoltosi  avanti  alla  Corte  d'appello  di  Perugia),
ottenendo cosi', il 6 novembre 2020, l'emissione  di  un  decreto  di
ingiunzione in misura pari ad euro 240,00 per ciascun  ricorrente  (a
fronte dell'importo di euro 600,00 per  ciascun  ricorrente,  chiesto
nel ricorso stesso); 
    2. Il Ministero  della  giustizia  ha  proposto  opposizione  nei
confronti del predetto decreto adducendo che: 
      a. non vi e' prova del danno, dal momento che - pur  ammettendo
che la giurisprudenza di legittimita' e' orientata in senso contrario
-, ai  fini  in  esame  il  giudizio  presupposto  (come  detto,  una
procedura  per  equa  riparazione  ex   legge   89/2001)   non   puo'
considerarsi in modo equivalente ad un giudizio ordinario, si che  la
sua trattazione per un tempo «non ragionevole» non attribuisce di per
se' diritto al risarcimento occorrendo, a tal fine, la  dimostrazione
specifica del danno subito; 
      b. la domanda dei ricorrenti e'  inammissibile  in  quanto  nel
giudizio presupposto (la Pinto) non  sono  stati  esperiti  i  rimedi
preventivi dell'art. 1-ter legge 89/2001, in particolare non e' stata
depositata, avanti alla Corte di cassazione (anche avanti alla  quale
tale giudizio si era svolto, con successiva adozione di  sentenza  di
cassazione con rinvio), l'istanza di accelerazione ex art. 1-ter,  n.
6, legge 89/2001; 
      c. la domanda e' inammissibile anche ex art. 2, comma 2-sexies,
lettera g), legge 89/2001 in quanto relativa a causa presupposta  (la
gia' menzionata procedura per equa riparazione ex legge  89/2001)  di
valore «bagatellare» (in cui ad  ognuno  dei  ricorrenti  sono  stati
riconosciuti  euro  240,00  che,  peraltro,  devono  comunque  essere
ridotti alla minor misura di euro 180,00 ciascuno, in base al  motivo
esposto sub d); 
      d. il quantum riconosciuto a  titolo  indennitario  e'  errato,
dato che nel decreto opposto sono stati riconosciuti  a  tale  titolo
euro 240,00 per ciascuno dei ricorrenti mentre il valore della  causa
presupposta non supera l'importo di  euro  180,00  per  ciascuno  dei
ricorrenti medesimi (alla stregua  dell'importo  ivi  riconosciuto  a
titolo di equa riparazione ai singoli ricorrenti),  si  che  comunque
l'importo dovuto nella presente sede non puo' superare tale limite; 
    3. Gli opposti  si  sono  costituiti  contestando  il  fondamento
dell'opposizione ed argomentando che: 
      A. il giudizio per equa riparazione promosso ex  legge  89/2001
e' un giudizio ordinario e come tale deve  essere  considerato  sotto
ogni aspetto; 
      B.  il  rimedio  preventivo   rappresentato   dall'istanza   di
accelerazione non  puo'  considerarsi  rilevante  ai  fini  postulati
dall'opponente,  non  essendo  dato  individuare  quale  procedimento
alternativo diverrebbe possibile per effetto della sua  proposizione;
in tale prospettiva, ove  la  Corte  ritenga  invece  applicabile  la
previsione  in  questione,  gli  opponenti  sollevano  questione   di
legittimita' costituzionale, «dell'art. 1-ter, punto 6), della  legge
n. 89/2001 (cosi' come inserito dall'art. 1, comma  777,  lettera  a,
della legge n. 208/2015), per contrasto con l'art. 111, II  comma,  e
con l'art. 117, comma 1, Cost., e, per suo  tramite,  con  l'art.  6,
par. 1, della Convenzione europea per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  (CEDU)»,  richiamando  al
riguardo, tra l'altro, il contenuto  della  sentenza  121/2020  della
Corte costituzionale, che «non ha affermato la conformita' alla Carta
fondamentale dello Stato di tutti i "rimedi preventivi",  attualmente
applicabili in tema di  equa  riparazione,  ma  solo  di  quelli  che
propongano   "possibili,   e   concreti,   'modelli    procedimentali
alternativi', volti ad accelerare il corso del processo, prima che il
termine di durata massima sia maturato".». ed  evidenziando,  in  tal
senso, come l'istanza di accelerazione non  individui  alcun  modello
procedimentale alternativo, come invece accade per gli  altri  rimedi
preventivi indicati dall'art. 1-ter legge 89/2001; 
      C. il valore del giudizio presupposto non puo' essere  ancorato
a quanto concretamente riconosciuto ai ricorrenti, dal momento che il
giudizio  presupposto  medesimo  non  si  e'  ancora  concluso   (con
conseguente   possibilita'   di   variazione   della    misura    del
risarcimento), si'  che  l'unico  parametro  certo  e'  quello  della
domanda (pari ad euro 600,00 per ciascuno dei  ricorrenti),  che  non
puo' qualificarsi in termini «bagatellari»; 
      D. il criterio secondo cui il quantum risarcitorio deve  essere
determinato  avendo  a  riferimento  la   misura   del   risarcimento
riconosciuto nel giudizio presupposto presenta le medesime criticita'
evidenziate al punto C. 
    4. i motivi di opposizione sollevati da parte  del  Ministero  ai
punti a), c) e d)  non  sembrerebbero  in  grado,  nella  particolare
prospettiva decisionale da adottare nella presente sede, di  condurre
all'accoglimento dell'opposizione stessa. Cio' in quanto: 
      - in relazione al motivo sub a),  sembra  condivisibile  quanto
dedotto dagli opposti nel senso che  il  giudizio  ex  legge  89/2001
integra gli  estremi  di  un  giudizio  ordinario  (tra  molte,  cfr.
Cassazione n. 5924 del 13  aprile  2012)  e  come  tale  deve  essere
considerato anche sotto profilo delle ricadute  derivanti  dalla  sua
eccessiva durata; 
      - in relazione ai motivi esposti da parte opponente  sub  c)  e
d),  appare  anche   in   questo   caso   condivisibile   l'approccio
argomentativo degli opposti secondo cui, non essendo ancora  definito
il processo presupposto,  l'unico  parametro  certo  da  prendere  in
considerazione e' rappresentato dall'importo oggetto della domanda  e
non da quello oggetto della condanna; cio'  anche  in  considerazione
del fatto che l'art. 2, comma 2-sexies,  lettera  g),  legge  89/2001
(invocato da parte opponente onde desumere  l'inammissibilita'  della
domanda per tenuita' della relativa pretesa economica) fa riferimento
alla «irrisorieta' della pretesa o del valore della  causa,  valutata
anche in relazione alle condizioni personali della parte»,  indicando
quindi come principale parametro di valutazione sul punto proprio  la
domanda  della  parte,  mentre  in  ordine  al  valore  della   causa
complessivamente intesa e' sufficiente rilevare l'ingente numero  dei
ricorrenti (ognuno avente diritto  all'importo  riconosciuto);  cio',
peraltro, al netto del fatto che l'importo di euro 240,00  (ma  anche
quello di euro 180,00 postulato da parte opponente) non puo'  di  per
se' considerarsi «irrisorio»: al  riguardo  va  evidenziato  infatti,
anche a titolo meramente esemplificativo, come il contributo ex  art.
3, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 (introduttivo del c.d.
«reddito di cittadinanza», convertito con modifiche  dalla  legge  26
del 28 marzo 2019) relativo  alla  misura  massima  della  componente
integrativa di cui all'art. 1, lettera b), preveda  che  tale  misura
sia concessa «...fino ad un massimo di 1.800  euro  annui  ai  nuclei
familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o
per la cui costruzione sia stato  contralto  un  mutuo  da  parte  di
componenti il medesimo nucleo familiare», il  che  equivale  ad  euro
150,00 mensili ed induce a ritenere che anche l'importo  oggetto  del
presente contenzioso vada esente  da  qualificazioni  in  termini  di
irrisorieta'. 
    5. In relazione poi al motivo di opposizione  esposto  sub  b)  e
correlato al mancato esperimento del rimedio preventivo  dell'istanza
di accelerazione ex art. 1-ter, n.  6,  legge  89/2001,  deve  invece
osservarsi come  presenti  rilevanza  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  sollevata  da  parte  degli  opposti,  non  potendosi
peraltro ritenere la stessa manifestamente infondata. 
    6. Quanto al profilo della rilevanza, va rilevato  come  non  sia
contestato nella presente procedura il fatto che gli odierni  opposti
non abbiano presentato istanza di accelerazione ex art. 1-ter, n.  6,
legge 89/2001 (applicabile in effetti ratione temporis) nel corso del
giudizio  presupposto  svoltosi  avanti  alla  Corte  di  cassazione.
Dunque, in considerazione del fatto che gli altri motivi  dedotti  da
parte   opponente   non   sembrerebbero   in   grado   di    condurre
all'accoglimento  dell'opposizione   -   sempre   nella   prospettiva
decisionale sommaria propria della presente fase - ne  consegue  come
l'opposizione stessa potrebbe, e dovrebbe,  trovare  accoglimento  in
forza  dell'eccezione  di  inammissibilita'  fondata  sulla   mancata
presentazione dell'istanza di accelerazione predetta  (non  potendosi
peraltro argomentare nel senso dell'inapplicabilita' della  norma  in
questione nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto sia  anch'esso
un procedimento per equa riparazione, avendo gia' sopra indicato come
tale procedimento  vada  considerato,  ai  fini  in  esame,  come  un
giudizio ordinario). La questione della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1-ter, n. 6, legge 89/2001, acquisisce dunque rilevanza nel
contesto  del  presente  giudizio,  atteso   che   ove   si   facesse
applicazione di tale norma dovrebbe accogliersi l'opposizione  e  non
riconoscere alcun indennizzo agli odierni opposti. 
    7. Quanto invece alla non manifesta infondatezza della  questione
di legittimita' costituzionale in esame, si evidenzia anzitutto  come
il quadro normativo di riferimento sia contraddistinto dalle seguenti
norme: 
      - art. 1-bis legge 89/2001, il quale  stabilisce  che:  «1.  La
parte di un processo ha diritto a  esperire  rimedi  preventivi  alla
violazione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata  ai  sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo  del  mancato  rispetto
del termine  ragionevole  di  cui  all'art.  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione stessa. 2. Chi, pur avendo esperito i  rimedi  preventivi
di cui  all'art.  1-ter,  ha  subito  un  danno  patrimoniale  o  non
patrimoniale  a  causa  dell'irragionevole  durata  del  processo  ha
diritto ad una equa riparazione»; 
      - art. 1-ter legge 89/2001, il quale prevede, al n. 6  -  unica
previsione che rileva nella presente sede - che: «Nei giudizi davanti
alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare  un'istanza
di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i  termini
di cui all'art. 2, comma 2-bis»; 
      - art. 2, comma 1, legge 89/2001  il  quale  prevede  che:  «E'
inammissibile la domanda di equa riparazione  proposta  dal  soggetto
che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata  del
processo di cui all'art. 1-ter». 
    Deve  quindi  rilevarsi  come  la   questione   di   legittimita'
costituzionale   sollevata   nel   presente   procedimento   presenti
caratteristiche di forte analogia con altre che, sottoposte al vaglio
della   Corte   costituzionale,   sono   state   decise   nel   senso
dell'illegittimita' costituzionale delle norme censurate. 
    In tale prospettiva vengono in rilievo: 
      - Corte costituzionale, sentenza n. 34/2019, con cui  la  Corte
predetta ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54,
comma 2, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella  legge
6 agosto 2008,  n.  133,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  23,
dell'Allegato  4  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104
(Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante
delega al Governo per il  riordino  del  processo  amministrativo)  e
dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del  decreto  legislativo
15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed  integrative  al
decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante  codice  del
processo amministrativo a norma dell'art. 44, comma 4, della legge 18
giugno 2009. n. 69).», evidenziandosi che: 
        - il predetto art. 54, comma 2, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modifiche, prevede che  «la  domanda  di
equa riparazione non  e'  proponibile  se  nel  giudizio  dinanzi  al
giudice  amministrativo  in  cui  si  assume  essersi  verificata  la
violazione di cui all' art. 2, comma 1, legge 24 marzo 2001,  n.  89,
non e' stata presentata l'istanza di prelievo  di  cui  all'art.  71,
comma 2, del codice del processo amministrativo»; 
        - la Corte costituzionale ha ritenuto che  tale  norma  violi
«l'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in  relazione  agli  articoli  6,
paragrafo 1, e 13 CEDU», rilevando in  particolare  che  «Secondo  la
costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,  i
rimedi preventivi, volti ad evitare che la  durata  del  procedimento
diventi  eccessivamente  lunga,  sono  ammissibili,   o   addirittura
preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma
cio' solo se «effettivi» e, cioe', nella misura in cui velocizzino la
decisione da parte del giudice competente» e che  «...mentre  per  la
giurisprudenza europea il rimedio interno deve  garantire  la  durata
ragionevole del giudizio o l'adeguata  riparazione  della  violazione
del precetto convenzionale  ed  il  rimedio  preventivo  e'  tale  se
efficacemente  sollecitatorio  -  l'istanza  di   prelievo,   entita'
riferimento l'art. 54, comma 2, del decreto-legge  n.  112  del  2008
(prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane  dalla
legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario  ma
una mera facolta' del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del
processo  amministrativo,  la  parte  «puo'»  segnalare  al   giudice
l'urgenza del ricorso), con  effetto  puramente  dichiarativo  di  un
interesse gia' incardinato nel processo e di mera «prenotazione della
decisione»  (che  puo'  comunque  intervenire  oltre  il  termine  di
ragionevole durata del correlativo grado di  giudizio),  risolvendosi
in un adempimento formale,  rispetto  alla  cui  violazione  la,  non
ragionevole e non proporzionata, sanzione di  improponibilita'  della
domanda di indennizzo risulta non in sintonia ne' con l'obiettivo del
contenimento della durata del processo ne'  con  quello  indennitario
per il caso di sua eccessiva durata»; 
      - Corte costituzionale, sentenza 169/2019, con cui la Corte  ha
dichiarato  «l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   2,   comma
2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione
di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo e modifica dell'art. 375 del codice  di  procedura  civile),
nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera  a),  n.  2,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012,
n. 134», evidenziandosi che: 
        - la norma in questione prevede(va) che  nei  giudizi  penali
nei quali il termine di durata  ragionevole  di  cui  all'art.  2-bis
della legge n. 89 del 2001 fosse stato superato in  epoca  successiva
alla sua entrata  in  vigore,  la  proponibilita'  della  correlativa
domanda di equa  riparazione  fosse  subordinata  alla  presentazione
dell'istanza di accelerazione nel processo penale; 
        - la Corte ha ritenuto che tale previsione sia in  «contrasto
con l'art. 117, primo comma, Cost., in  relazione  agli  articoli  6,
paragrafo 1, e 13  CEDU»  dal  momento  che -  richiamando  la  sopra
ricordata sentenza n. 34/2019 - «Nel contesto della disposizione  qui
censurata, la suddetta  istanza,  non  diversamente  dall'istanza  di
prelievo nel processo  amministrativo,  non  costituisce  infatti  un
adempimento necessario ma una mera facolta' dell'imputato e non  ha -
cio' che e' comunque di per se' decisivo -  efficacia  effettivamente
acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a  fronte  di  una
siffatta istanza, puo'  comunque  proseguire  e  protrarsi  oltre  il
termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione  di  detto
termine  possa   addebitarsi   ad   esclusiva   responsabilita'   del
ricorrente»; 
      - Corte  costituzionale,  sentenza  121/2020,  con   cui,   pur
dichiarando «non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli articoli 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2,  comma  1,  della
legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del processo e modifica  dell'art.
375 del codice di procedura civile), sollevata, in  riferimento  agli
articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
articoli 6 e 13 della Convenzione per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificala e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848», la Corte ha nel contempo  evidenziato,  con  riferimento  al
rimedio preventivo preso in considerazione (l'istanza di decisione  a
seguito  di  trattazione  orale  ex  art.  281-sexies  c.p.c.),   che
«...diversamente   dalle   istanze   di   prelievo    nel    processo
amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso
non si tratta, appunto,  di  un  mero  invito  al  giudice  volto  ad
accelerare  lo  svolgimento  del  processo,   bensi'   del   concreto
suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei
procedimenti   decisori    previsti    dal    regime    processuale),
teleologicamente funzionali al  raggiungimento  di  tale  scopo,  con
effettiva valenza sollecitatoria»; 
      - Corte costituzionale, sentenza 175/2021,  con  cui  la  Corte
predetta ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2,
comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge  24  marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del  codice
di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche  apportate
dall'art. 1, comma 777, lettere a) e  b),  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,
evidenziandosi che: 
        - la norma censurata prevede l'inammissibilita' della domanda
di equa riparazione da parte del soggetto che, nel  caso  di  specie,
non abbia depositato nel processo penale «personalmente o a mezzo  di
procuratore speciale, un'istanza di  accelerazione  almeno  sei  mesi
prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis.»; 
        - la Corte costituzionale  ha  ritenuto  sul  punto  che  «Il
deposito dell'istanza  di  accelerazione  nel  processo  penale,  pur
presentato come diritto alla stregua dell'art. 1-bis, comma 1,  della
legge n. 89 del 2001, opera, piuttosto, come un onere, visto  che  il
mancato adempimento, in base  al  comma  1  del  successivo  art.  2,
comporta  l'inammissibilita'  della  domanda  di  equa   riparazione.
Tuttavia, la presentazione dell'istanza,  che  pur  deve  intervenire
almeno sei mesi prima  che  siano  trascorsi  i  termini  ragionevoli
fissati per ciascun grado dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89
del  2001,  non  offre  alcuna  garanzia  di  contrazione  dei  tempi
processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e  non
costituisce  percio'  uno  strumento  a  disposizione   della   parte
interessata per prevenire l'ulteriore  protrarsi  del  processo,  ne'
implica una priorita' nella trattazione del giudizio, come  chiarisce
il comma 7 dell'art. 1-ter della  stessa  legge,  in  base  al  quale
restano  fermi,  nella  formazione  dei  ruoli  di  udienza  e  nella
trattazione dei processi, i criteri  dettati  dall'art.  132-bis  del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)». 
    Il contenuto delle predette sentenze della  Corte  costituzionale
appare  quindi  caratterizzato  dalla  valutazione  in   termini   di
illegittimita' costituzionale di quei rimedi preventivi  (valorizzati
dall'art. 2, n. 1, legge 89/2001 - mediante il  riferimento  all'art.
1-ter della medesima legge - in  termini  di  inammissibilita'  della
domanda di equa riparazione) che  rappresentano  l'esercizio  di  una
mera  facolta'  della  parte  conciata  alla  manifestazione  di   un
interesse gia' incardinato nel processo in capo  alla  parte  stessa,
senza essere dotati di alcuna effettiva efficacia  acceleratoria  del
processo, dal momento che quest'ultimo puo' comunque protrarsi  oltre
il termine di ragionevole durata anche in  presenza  dell'esperimento
del rimedio in questione, non  offrendo  quindi  alcuna  garanzia  di
contenimento  dei  tempi  processuali  e   non   innestando   modelli
procedimentali alternativi in grado di condurre a tale risultato. 
    In tale prospettiva si evidenzia,  con  riferimento  al  caso  di
specie, come  l'istanza  di  accelerazione  depositata  nel  giudizio
avanti alla Corte  di  cassazione  rappresenti  un  tipo  di  rimedio
preventivo gravato dalle medesime caratteristiche sopra evidenziate e
che  hanno  gia'  condotto  la  Corte  costituzionale  a   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale  di  analoghe  previsioni.  Anche  in
questo caso, infatti, si e'  in  presenza  di'  un  rimedio  che  non
presenta alcuna effettiva efficacia acceleratoria del  processo,  che
non introduce modelli procedimentali alternativi e che  non  comporta
alcuna garanzia di contrazione dei  tempi  del  processo,  integrando
l'esercizio  di  una  facolta'  della  parte  che,   sostanzialmente,
ribadisce in questo modo un interesse che e' gia' incardinato in capo
ad essa. 
    8. Sulla base delle considerazioni esposte emerge dunque  sia  la
rilevanza, nel caso di specie,  che  la  non  manifesta  infondatezza
della questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1-ter,  n.
6), della legge n. 89/2001 (cosi come  inserito  dall'art.  1,  comma
777, lettera a, della legge n. 208/2015), per  contrasto  con  l'art.
111, comma 2, e con l'art. 117, comma 1, Cost., e, per  suo  tramite,
con gli articoli 6, par. 1, e 13 della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU). 
    9. Occorre dunque sospendere il presente procedimento e rimettere
immediatamente gli atti alla Corte costituzionale al fine di decidere
sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale.