CORTE DI APPELLO DI FIRENZE Sezione IV Civile La Corte di appello di Firenze, Sezione quarta Civile, in persona dei magistrati: dott. Ernesto Covini - Presidente dott.ssa Giulia Conte - Consigliere dott. Marco Cecchi - Consigliere Relatore a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 21 ottobre 2021 ha pronunciato la seguente ordinanza promossa da: Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex-lege; Parte opponente contro Agostinelli Bianca (codice fiscale GSTBNC54E69G210G) nata a Pacentro (AQ) il 29/05/1954 e residente in Sulmona (AQ) Via Montesanto 75/G; Angelone Salvatore (codice fiscale NGLSVT57T311804U) nato a Sulmona (AQ) il 31/12/1957 e residente in Sulmona (AQ) Viale XXV Aprile, 32; Bellotta Daniela Patrizia (codice fiscale BLLDLL51A41L334E) nata a Trasacco (AQ) il 1°/01/1951 e residente in Avezzano (AQ) Via Vezio Vezziano, 4; Bisconti Anna (codice fiscale BSCNNA57L70F604N) nata a Monteroni (LE) il 30/07/1957 e residente in Roma (RM) Via Gomenizza 50; Bonaldi Maria Rosa (codice fiscale BNLMRS63A64L781V) nata a Verona (VR) il 24/01/1963 e residente in Castel D'Azzano (VR) Via Degli Alpini 97; Busetto Donatella (codice fiscale BSTDTL53C43L736I) nata a Venezia (VE) il 03/03/1953 e residente in Venezia (VE) Via Cannaregio 915A; Businaro Ivana (codice fiscale BSNVNI56T711781H) nata a Verona (VR) il 31/12/1956 e residente in Verona (VR) Via Della Concordia 8; Calisi Paolo (codice fiscale CLSPLA56S13H974A) nato a Sanluri (CA) il 13/11/1956 e residente in Avezzano (AQ) Via Piero Gobettti 6; Camerini Roberto (codice fiscale CMRRRT58B14A515X) nato a Avezzano (AQ) il 14/02/1958 e residente in Avezzano (AQ) Via Leone Marsicano 18; Capannolo Domenico (codice fiscale CPNDNC64P20A345K) nato a L'Aquila (AQ) il 20/09/1964 e residente in L'Aquila (AQ) Via Beato Cesidio 9; Caretta Marisa (codice fiscale CRTMRS56B67I326S) nata a Sante Marie (AQ) il 27/02/1956 e residente in Tagliacozzo (AQ) Via Madonna Della Stella, 37; Castorani Pietrino (codice fiscale CSTPRN44H29L103O) nato a Teramo (TE) il 29/06/1944 e residente in Torricella Sicura (TE) G. Romani 35; Cicconi Enrico (codice fiscale CCCNRC6OH08L103A) nato a Teramo (TE) il 08/06/1960 e residente in Teramo (TE) Via Teatro Antico 18; Cornice Lucia (codice fiscale CRNLCU56T44F942D) nata a Notaresco (TE) il 04/12/1956 e residente in Castellalto (TE) Via Po - Castelnuovo V. 9/A; Cortesi Enrico (codice fiscale CRTNRC60E26D969V) nato a Genova (GE) il 26/05/1960 e residente in L'Aquila (AQ) Via A Diaz 6; Cotellessa Fabio (codice fiscale CTLFBA67CO2E435Q) nato a Lanciano (CH) il 02/03/1967 e residente in Teramo (TE) Via Maria Palma Mezzopreti 3; D'Amore Anna (codice fiscale DMRNNA61C67C632Z) nata a Chieti (CH) il 27/03/1961 e residente in Sulmona (AQ) Via F.P. Michetti 2; D'Emilio Mirella (codice fiscale DMLMLL46E52G482I) nata a Pescara (PE) il 12/05/1946 e residente in Avezzano (AQ) Via Dei Laghi 34; D'Eramo Gaetano (codice fiscale DRMGTN67T241804C) nato a Sulmona (AQ) il 24/12/1967 e residente in Sulmona (AQ) Via Properzio 4; De Santis Patrizia (codice fiscale DSNPRZ58M60H501D) nata a Roma (RM) 20/08/1958 e residente in Roma (RM) Via Eugenio Gra 15; Del Roscio Donatella (codice fiscale DLRDTL55H66A345E) nata a L'Aquila (AQ) il 26/06/1955 e residente in Avezzano (AQ) Via delle Olimpiadi 2; Dell'Olio Carla (codice fiscale DLLCRL63A41A515P) nata a Avezzano (AQ) il 01/01/1963 e residente in Avezzano (AQ) Via Collerotondo 74; Di Benedetto Maria Rita (codice fiscale DBNMRT66L58A515N) nata a Avezzano (AQ) il 18/07/1966 e residente in Magliano De' Marsi (AQ) Via P. Panfilo 39; Di Censo Vincenzo (codice fiscale DCNVCN42R23A100T) nato a Aielli (AQ) il 23/10/1942 e residente in Avezzano (AQ) Via Pietro Godetti 2; Di Cuffa Antonio (codice fiscale DCFNTN50A14D440Z) nato a Esperia (FR) il 14/01/1950 e residente in Verona (VR) Via Luciano Marchi 10; Di Diodato Rolando (codice fiscale DDDRND53C06G608D) nato a Pietracamela (TE) il 06/03/1953 e residente in Pietracamela (TE) Frazione Intermesoli - V. degli Orti 65; Di Nucci Dario (codice fiscale DNCDRA61L13F942V) nato a Notaresco (TE) il 13/07/1961 e residente in Teramo (TE) Circ. Ragusa 82; Di Felice Maria Teresa (codice fiscale DFLMTR38T70E811Q) nata a Magliano De' Marsi (AQ) il 30/12/1938 e residente in Avezzano (AQ) P.zza Ercole Nardelli 2; Di Fiore Alessandro (codice fiscale DFRLSN64C161804C) nato a Sulmona (AQ) il 16/03/1964 e residente in Sulmona (AQ) P.zza Garibaldi 70; Di Rinaldo Giuseppina (codice fiscale DRNGPP56B51L103G) nata a Teramo (TE) il 11/02/1956 e residente in Teramo (TE) Via Brigiotti 12; Di Sano Maria (codice fiscale DSNMRA60D66H402Z) nata a Rocca Di Mezzo (AQ) il 26/04/1960 e residente in Avezzano (AQ) Via Ferruccio Parri 15; Di Silvestre Ferdinando (codice fiscale DSLFDN58S26F747R) nato a Morro D'Oro (TE) il 26/11/1958 e residente in Teramo (TE) Via Bona Giovanni, 9B; Di Stefano Antonio (codice fiscale DSTNTN51C01C169X) nato a Castelli (TE) il 01/03/1951 e residente in Colledara (TE) frazione Ornano Piccolo; Doschi Fabrizio (codice fiscale DSCFRZ64L18A515I) nato a Avezzano (AQ) il 18/07/1964 e residente in Cerchio (AQ) C.da Santa Monica Snc; Fabris Nadia (codice fiscale FBRNDA47P61Z326M) nata a Tripoli (EE) il 21/09/1947 e residente in Santarcangelo Di Romagna (RN) Via I. Nievo 3; Faenza Bruno (codice fiscale FNZBRN55A01A515N) nato a Avezzano (AQ) il 01/01/1955 e residente in Tagliacozzo (AQ) Via Aquila 31; Farina Giampietro (codice fiscale FRNGPT62TO8C517F) nato a Cermignano (TE) il 08/12/1962 e residente in Morro D'Oro (TE) Contrada Pagliare, Snc; Ferrari Giovanni (codice fiscale FRRGNN55R21H604G) nato a Roverbella (MN) il 21/10/1955 e residente in Verona (VR) Via F. Paiola 65; Gennuso Franca (codice fiscale GNNFNC60L45D960M) nata a Gela (CL) il 05/07/1960 e residente in Avezzano (AQ) Via Palermo 29; Giardino Ivana (codice fiscale GRDVNI61M68A662R) nata a Bari (BA) il 28/08/1961 e residente in Sulmona (AQ) Via Pola 6-4/G; Giuliani Camillo (codice fiscale GLNCLL54A17G482X) nato a Pescara (PE) il 17/01/1954 e residente in Montesilvano (PE) Corso Umberto 219; Golfetto Giuseppe (codice fiscale GLFGPP52T28G224F) nato a Padova (PD) il 28/12/1952 e residente in Padova (PD) Via Tiziano Aspetti 6; Innocenzi Ubaldo (codice fiscale NNCBLD54P14A515Z) nato a Avezzano (AQ) il 14/09/1954 e residente in Avezzano (AQ) Via L. Andrea, 62; Lanuti Angelo Divino (codice fiscale LNTNGL51H08A515R) nato a Avezzano (AQ) il 08/06/1951 e residente in Avezzano (AQ) Via Dei Tulipani 41/D; Leonardi Giovanni (codice fiscale LNRGNN53A22G200W) nato a Ovindoli (AQ) il 22/01/1953 e residente in Avezzano (AQ) Via Piero Gobetti 10; Leonori Massimo (codice fiscale LNRMSM53A18H501O) nato a Roma (RM) il 18/01/1953 e residente in Santarcangelo Di Romagna (RN) Via I. Nievo 3; Lombardo Cinzia (codice fiscale LMBCNZ62B43L781X) nata a Verona (VR) il 03/02/1962 e residente in Castel D'Azzano (VR) Via Degli Alpini 89; Maiezza Armando (codice fiscale MZZRND48A29A667D) nato a Barisciano (AQ) il 29/01/1948 e residente in Barisciano (AQ) Via Provinciale 43; Mangiarelli Guerino (codice fiscale MNGGRN53P29I804V) nato a Sulmona (AQ) il 29/09/1953 e residente in Sulmona (AQ) Via Cappuccini 138; Mariani Giovanna (codice fiscale MRNGNN57M69B606I) nata a Canistro (AQ) il 29/08/1957 e residente in Canistro (AQ) Via Padre Gervasio Mariani 8; Marinucci Marziana (codice fiscale MRNMZN59S51A100N) nata a Aielli (AQ) il 11/11/1959 e residente in Aielli (AQ) Via Stazione 67; Masci Dino (codice fiscale MSCDNI53R14G507M) nato a Turania (RI) il 14/10/1953 e residente in Carsoli (AQ) Via Di Villaromana 781C; Mastropietro Patrizia (codice fiscale MSTPRZ65E57A345R) nata a L'Aquila (AQ) il 17/05/1965 e residente in L'Aquila (AQ) via Carlo De Paulis 25; Maurizi Fabio (codice fiscale MRZFBA63S28A515L) nato a Avezzano (AQ) il 28/11/1963 e residente in Roma (RM) Via Cicolana 12; Meogrossi Giovanni (codice fiscale MGRGNN59R15C492K) nato a Cerchio (AQ) il 15/10/1959 e residente in Cerchio (AQ) Via Maccale' 13; Meschieri Illidia (codice fiscale MSCLDB49D57G492G) nata a Pescina (AQ) il 17/04/1949 e residente in Ortona Dei Marsi (AQ) Via Trieste 5; Morgante Giuseppina (codice fiscale MRGGPP60C67L025O) nata a Tagliacozzo (AQ) il 27/03/1960 e residente in Tagliacozzo (AQ) Via Belvedere 8; Moro Luigi (codice fiscale MROLGU45POIL334J) nato a Trasacco (AQ) il 01/09/1945 e residente in Trasacco (AQ) Via Monte Carbonaro 25; Nonni Giampietro (codice fiscale NNNGPT51T17C426Z) nato a Celano (AQ) il 17/12/1951 e residente in Avezzano (AQ) Via Garibaldi, 191; Oddi Mirella (codice fiscale DDOMLL54M44L334W) nata a Trasacco (AQ) il 04/08/1954 e residente in Avezzano (AQ) Via Mich. Buonarroti 27; Orlandi Ida Elisabetta (codice fiscale RLNDSB53B56A515O) nata a Avezzano (AQ) il 16/02/1953 e residente in Avezzano (AQ) Via Monte D'Oro 5; Pallotta Marcello (codice fiscale PLLMCL59M19I804O) nato a Sulmona (AQ) il 19/08/1959 e residente in Fagnano Alto (AQ) Via Colvetto 7; Parisse Bruna (codice fiscale PRSBRN53P60G492F) nata a Pescina (AQ) il 20/09/1953 e residente in Avezzano (AQ) Via Delle Olimpiadi 15; Pecorelli Angela (codice fiscale PCRNGL52S55I804D) nata a Sulmona (AQ) il 15/11/1952 e residente in Avezzano (AQ) Via Ugo La Malfa 37; Pellegrini Maurizio (codice fiscale PLLMRZ59D30A401B) nato a Ariccia (RM) il 30/04/1959 e residente in Roma (RM) Viale Cad. Guerra Di Liberazione 257; Peron Carla (codice fiscale PRNCRL55H47L736H) nata a Venezia (VE) il 07/06/1955 e residente in Spinea (VE) Via Buonarroti 16; Petronio Elisabetta (codice fiscale PTRLBT49P58C083T) nata a Castel Del Monte (AQ) il 18/09/1949 e residente in L'Aquila (AQ) Via Edoardo Scarfoglio 38; Piciocchi Bianca Anna (codice fiscale PCCBCN59P47G000F) nata a Porto Cesareo (LE) il 07/09/1959 e residente in Venezia Mestre (VE) Via Antonio De Fanti, 6; Piscitani Gaetano (codice fiscale PSCGTN61D22C096M) nato a Castel Di Sangro (AQ) il 22/04/1961 e residente in L'Aquila (AQ) Via Dei Frentani 5; Pomponio Luciana (codice fiscale PMPLCN57R44A515L) nata a Avezzano (AQ) il 04/10/1957 e residente in Luco Dei Marsi (AQ) Via Fosse Ardeatine 16; Salvatore Mirella (codice fiscale SLVMLL62B50E307H) nata a Introdacqua (AQ) il 10/02/1962 e residente in Introdacqua (AQ) Viale Europa 26; Salvatorelli Paola (codice fiscale SLVPLA62P49L103L) nata a Teramo (TE) il 09/09/1962 e residente in Teramo (TE) Via Vincenzo Pilotti 16; Salvioni Paolo (codice fiscale SLVPLA41A26L334G) nato a Trasacco (AQ) il 26/01/1941, residente a Trasacco (AQ); Santomaggio Franca (codice fiscale SNTFNC54R41A515S) nata a Avezzano (AQ) il 01/10/1954 e residente in Avezzano (AQ) Via Carso I; Scalzini Donatella (codice fiscale SCLDTL61P70A345T) nata a L'Aquila (AQ) il 30/09/1961 e residente in L'Aquila (AQ) Viale Aldo Moro 11; Scamperle Giuseppe (codice fiscale SCMGPP47L18L781C) nato a Verona (VR) il 18/07/1917 e residente in Sona (VR) Via Volturno 23; Schiona Alessandro (codice fiscale SCHLSN52L09G482F) nato a Pescara (PE) il 09/07/1952 e residente in Teramo (TE) Via Pilotti 13; Sciacca Maria Carolina (codice fiscale SCCMCR44D47F250G) nata a Misterbianco (CT) il 07/04/1944 e residente in Verona (VR) Via Gino Compri 2; Sessa Vincenzina (codice fiscale SSSVCN58S561805S) nata a Solofra (AV) il 16/11/1958 e residente in Sulmona (AQ) Via Staz. Introdacqua 10; Simone Paola (codice fiscale SMNPLA60C47A515B) nata a Avezzano (AQ) il 07/03/1960 e residente in Avezzano (AQ) Via Piero Gobetti 6; Simonetti Daniela (codice fiscale SMNDNLS9A65C426S) nata a Celano (AQ) il 25/01/1959 e residente in Celano (AQ) Via S. Maria 38; Soricone Cesidia Maria Luisa (codice fiscale SRCCDM54M58G492N) nata a Pescina (AQ) il 18/08/1954 e residente in Avezzano (AQ) Via America 9; Speri Lia (codice fiscale SPRLIA54H67F861W) nata a Negrar (VR) il 27/06/1954 e residente in Verona (VR) Via U Marotto 9; Stati Anna Rita (codice fiscale STTNRT63S41A515Q) nata a Avezzano (AQ) il 01/11/1963 e residente in Avezzano (AQ) Via Molise 60; Sturba Marcello (codice fiscale STRMCL47R16L103V) nato a Teramo (TE) il 16/10/1947 e residente in Torricella Sicura (TE) Piano Grande 82; Taccone Alessandra (codice fiscale TCCLSN69M14A515G) nato a Avezzano (AQ) il 14/08/1969 e residente in Avezzano (AQ) Via Monfalcone 10; Taddei Marilena (codice fiscale SLVBRN53B22H501U) nata a Roma (RM) il 22/02/1953 e residente in Magliano De Marsi (AQ) Via Demetrio 16; Tatananni Emanuela (codice fiscale TTNMNL68P65A345J) nata a L'Aquila (AQ) il 25/09/1968 e residente in L'Aquila (AQ) Strada Prov.le per Bagno 5; Tessicini Elsa (codice fiscale TSSLSE54D51I804G) nata a Sulmona (AQ) il 11/04/1954 e residente in Sulmona (AQ) Via Cappuccini 156/A; Testa Anidea (codice fiscale TSTNDA49R49A515O) nata a Avezzano (AQ) il 09/10/1949 e residente in Avezzano (AQ) Via Enrico Cialdini 34; Tolo Narcisa (codice fiscale TLONCS60S66F508B) nata a Monteforte D'Alpone (VR) il 26/11/1960 e residente in Monteforte D'Alpone (VR) Via Renato Zoppi 6; Tommarelli Rita (codice fiscale TMMRTI55P44L103F) nata a Teramo (TE) 04/09/1955 e residente in Teramo (TE) Via Manbelli 7 - Piano Della Lente; Trognoni Paola (codice fiscale TRGPLA61M62H501A) nata a Roma (RM) il 22/08/1961 e residente in Roseto degli Abruzzi (TE) Corso Umberto I 21; Trucco Guido (codice fiscale TRCGDU52E13F839T) nato a Napoli (NA) il 13/05/1952 e residente in Villafranca di Verona (VR) Via Nino Bixio 298; Valente Maria Vittoria (codice fiscale VLNMVT64T63F022L) nata a Massa D'Albe (AQ) il 23/12/1964 e residente in Avezzano (AQ) Via degli Eroi 4; Valentini Graziella Domenica (codice fiscale VLNGZL60D50A345D) nata a L'Aquila (AQ) il 10/04/1960 e residente in L'Aquila (AQ) Via Mario Tradardi 7; Valentino Maria Leonarda (codice fiscale VLNMLN54A66A455G) nata a Arano (NA) il 26/01/1954 e residente in Giulianova (TE) Via Annunziata 95; Veri Paola (codice fiscale VREPLA59S69F205J) nata a Milano (MI) il 29/11/1959 e residente in Pescara (PE) Via Pantini 60; Venanzi Militina (codice fiscale VNNMTN58D66F022O) nata a Massa D'Albe (AQ) il 26/04/1958 e residente in Massa D'Albe (AQ) Via Valle Lama 17; Villari Antonella Esmeralda (codice fiscale VLLNNL62H61F839B) nata a Napoli (NA) il 21/06/1962 e residente in Verona (VR) Via Arno 2; Vivio Liliana (codice fiscale VVILLN40A51A515Q) nata a Avezzano (AQ) il 11/01/1940 e residente in Avezzano (AQ) Via Franco Galeone 3; Zantedeschi Olivia (codice fiscale ZNTLVO62D63L781C) nata a Verona (VR) il 23/04/1962 e residente in Verona (VR) C.da Campagnola 9/A; tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Ferdinando Enrico Abbate, che li rappresenta e difende come da procura in atti; Parte opposta Osserva 1. Con ricorso del 22 ottobre 2019 presentato avanti alla Corte d'appello di Firenze, i sopra indicati opposti hanno chiesto equa riparazione ex legge 89/2001 per l'eccessiva ed irragionevole durata di una procedura anch'essa per equa riparazione ex legge 89/2001 (a propria volta correlata ad un procedimento per equa riparazione, in questo caso svoltosi avanti alla Corte d'appello di Perugia), ottenendo cosi', il 6 novembre 2020, l'emissione di un decreto di ingiunzione in misura pari ad euro 240,00 per ciascun ricorrente (a fronte dell'importo di euro 600,00 per ciascun ricorrente, chiesto nel ricorso stesso); 2. Il Ministero della giustizia ha proposto opposizione nei confronti del predetto decreto adducendo che: a. non vi e' prova del danno, dal momento che - pur ammettendo che la giurisprudenza di legittimita' e' orientata in senso contrario -, ai fini in esame il giudizio presupposto (come detto, una procedura per equa riparazione ex legge 89/2001) non puo' considerarsi in modo equivalente ad un giudizio ordinario, si che la sua trattazione per un tempo «non ragionevole» non attribuisce di per se' diritto al risarcimento occorrendo, a tal fine, la dimostrazione specifica del danno subito; b. la domanda dei ricorrenti e' inammissibile in quanto nel giudizio presupposto (la Pinto) non sono stati esperiti i rimedi preventivi dell'art. 1-ter legge 89/2001, in particolare non e' stata depositata, avanti alla Corte di cassazione (anche avanti alla quale tale giudizio si era svolto, con successiva adozione di sentenza di cassazione con rinvio), l'istanza di accelerazione ex art. 1-ter, n. 6, legge 89/2001; c. la domanda e' inammissibile anche ex art. 2, comma 2-sexies, lettera g), legge 89/2001 in quanto relativa a causa presupposta (la gia' menzionata procedura per equa riparazione ex legge 89/2001) di valore «bagatellare» (in cui ad ognuno dei ricorrenti sono stati riconosciuti euro 240,00 che, peraltro, devono comunque essere ridotti alla minor misura di euro 180,00 ciascuno, in base al motivo esposto sub d); d. il quantum riconosciuto a titolo indennitario e' errato, dato che nel decreto opposto sono stati riconosciuti a tale titolo euro 240,00 per ciascuno dei ricorrenti mentre il valore della causa presupposta non supera l'importo di euro 180,00 per ciascuno dei ricorrenti medesimi (alla stregua dell'importo ivi riconosciuto a titolo di equa riparazione ai singoli ricorrenti), si che comunque l'importo dovuto nella presente sede non puo' superare tale limite; 3. Gli opposti si sono costituiti contestando il fondamento dell'opposizione ed argomentando che: A. il giudizio per equa riparazione promosso ex legge 89/2001 e' un giudizio ordinario e come tale deve essere considerato sotto ogni aspetto; B. il rimedio preventivo rappresentato dall'istanza di accelerazione non puo' considerarsi rilevante ai fini postulati dall'opponente, non essendo dato individuare quale procedimento alternativo diverrebbe possibile per effetto della sua proposizione; in tale prospettiva, ove la Corte ritenga invece applicabile la previsione in questione, gli opponenti sollevano questione di legittimita' costituzionale, «dell'art. 1-ter, punto 6), della legge n. 89/2001 (cosi' come inserito dall'art. 1, comma 777, lettera a, della legge n. 208/2015), per contrasto con l'art. 111, II comma, e con l'art. 117, comma 1, Cost., e, per suo tramite, con l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU)», richiamando al riguardo, tra l'altro, il contenuto della sentenza 121/2020 della Corte costituzionale, che «non ha affermato la conformita' alla Carta fondamentale dello Stato di tutti i "rimedi preventivi", attualmente applicabili in tema di equa riparazione, ma solo di quelli che propongano "possibili, e concreti, 'modelli procedimentali alternativi', volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato".». ed evidenziando, in tal senso, come l'istanza di accelerazione non individui alcun modello procedimentale alternativo, come invece accade per gli altri rimedi preventivi indicati dall'art. 1-ter legge 89/2001; C. il valore del giudizio presupposto non puo' essere ancorato a quanto concretamente riconosciuto ai ricorrenti, dal momento che il giudizio presupposto medesimo non si e' ancora concluso (con conseguente possibilita' di variazione della misura del risarcimento), si' che l'unico parametro certo e' quello della domanda (pari ad euro 600,00 per ciascuno dei ricorrenti), che non puo' qualificarsi in termini «bagatellari»; D. il criterio secondo cui il quantum risarcitorio deve essere determinato avendo a riferimento la misura del risarcimento riconosciuto nel giudizio presupposto presenta le medesime criticita' evidenziate al punto C. 4. i motivi di opposizione sollevati da parte del Ministero ai punti a), c) e d) non sembrerebbero in grado, nella particolare prospettiva decisionale da adottare nella presente sede, di condurre all'accoglimento dell'opposizione stessa. Cio' in quanto: - in relazione al motivo sub a), sembra condivisibile quanto dedotto dagli opposti nel senso che il giudizio ex legge 89/2001 integra gli estremi di un giudizio ordinario (tra molte, cfr. Cassazione n. 5924 del 13 aprile 2012) e come tale deve essere considerato anche sotto profilo delle ricadute derivanti dalla sua eccessiva durata; - in relazione ai motivi esposti da parte opponente sub c) e d), appare anche in questo caso condivisibile l'approccio argomentativo degli opposti secondo cui, non essendo ancora definito il processo presupposto, l'unico parametro certo da prendere in considerazione e' rappresentato dall'importo oggetto della domanda e non da quello oggetto della condanna; cio' anche in considerazione del fatto che l'art. 2, comma 2-sexies, lettera g), legge 89/2001 (invocato da parte opponente onde desumere l'inammissibilita' della domanda per tenuita' della relativa pretesa economica) fa riferimento alla «irrisorieta' della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte», indicando quindi come principale parametro di valutazione sul punto proprio la domanda della parte, mentre in ordine al valore della causa complessivamente intesa e' sufficiente rilevare l'ingente numero dei ricorrenti (ognuno avente diritto all'importo riconosciuto); cio', peraltro, al netto del fatto che l'importo di euro 240,00 (ma anche quello di euro 180,00 postulato da parte opponente) non puo' di per se' considerarsi «irrisorio»: al riguardo va evidenziato infatti, anche a titolo meramente esemplificativo, come il contributo ex art. 3, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 (introduttivo del c.d. «reddito di cittadinanza», convertito con modifiche dalla legge 26 del 28 marzo 2019) relativo alla misura massima della componente integrativa di cui all'art. 1, lettera b), preveda che tale misura sia concessa «...fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contralto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare», il che equivale ad euro 150,00 mensili ed induce a ritenere che anche l'importo oggetto del presente contenzioso vada esente da qualificazioni in termini di irrisorieta'. 5. In relazione poi al motivo di opposizione esposto sub b) e correlato al mancato esperimento del rimedio preventivo dell'istanza di accelerazione ex art. 1-ter, n. 6, legge 89/2001, deve invece osservarsi come presenti rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte degli opposti, non potendosi peraltro ritenere la stessa manifestamente infondata. 6. Quanto al profilo della rilevanza, va rilevato come non sia contestato nella presente procedura il fatto che gli odierni opposti non abbiano presentato istanza di accelerazione ex art. 1-ter, n. 6, legge 89/2001 (applicabile in effetti ratione temporis) nel corso del giudizio presupposto svoltosi avanti alla Corte di cassazione. Dunque, in considerazione del fatto che gli altri motivi dedotti da parte opponente non sembrerebbero in grado di condurre all'accoglimento dell'opposizione - sempre nella prospettiva decisionale sommaria propria della presente fase - ne consegue come l'opposizione stessa potrebbe, e dovrebbe, trovare accoglimento in forza dell'eccezione di inammissibilita' fondata sulla mancata presentazione dell'istanza di accelerazione predetta (non potendosi peraltro argomentare nel senso dell'inapplicabilita' della norma in questione nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto sia anch'esso un procedimento per equa riparazione, avendo gia' sopra indicato come tale procedimento vada considerato, ai fini in esame, come un giudizio ordinario). La questione della legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, n. 6, legge 89/2001, acquisisce dunque rilevanza nel contesto del presente giudizio, atteso che ove si facesse applicazione di tale norma dovrebbe accogliersi l'opposizione e non riconoscere alcun indennizzo agli odierni opposti. 7. Quanto invece alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale in esame, si evidenzia anzitutto come il quadro normativo di riferimento sia contraddistinto dalle seguenti norme: - art. 1-bis legge 89/2001, il quale stabilisce che: «1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa. 2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'art. 1-ter, ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione»; - art. 1-ter legge 89/2001, il quale prevede, al n. 6 - unica previsione che rileva nella presente sede - che: «Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis»; - art. 2, comma 1, legge 89/2001 il quale prevede che: «E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'art. 1-ter». Deve quindi rilevarsi come la questione di legittimita' costituzionale sollevata nel presente procedimento presenti caratteristiche di forte analogia con altre che, sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, sono state decise nel senso dell'illegittimita' costituzionale delle norme censurate. In tale prospettiva vengono in rilievo: - Corte costituzionale, sentenza n. 34/2019, con cui la Corte predetta ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'art. 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009. n. 69).», evidenziandosi che: - il predetto art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche, prevede che «la domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all' art. 2, comma 1, legge 24 marzo 2001, n. 89, non e' stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo»; - la Corte costituzionale ha ritenuto che tale norma violi «l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 CEDU», rilevando in particolare che «Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma cio' solo se «effettivi» e, cioe', nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente» e che «...mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve garantire la durata ragionevole del giudizio o l'adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale ed il rimedio preventivo e' tale se efficacemente sollecitatorio - l'istanza di prelievo, entita' riferimento l'art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facolta' del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte «puo'» segnalare al giudice l'urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse gia' incardinato nel processo e di mera «prenotazione della decisione» (che puo' comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilita' della domanda di indennizzo risulta non in sintonia ne' con l'obiettivo del contenimento della durata del processo ne' con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata»; - Corte costituzionale, sentenza 169/2019, con cui la Corte ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134», evidenziandosi che: - la norma in questione prevede(va) che nei giudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole di cui all'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 fosse stato superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, la proponibilita' della correlativa domanda di equa riparazione fosse subordinata alla presentazione dell'istanza di accelerazione nel processo penale; - la Corte ha ritenuto che tale previsione sia in «contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 CEDU» dal momento che - richiamando la sopra ricordata sentenza n. 34/2019 - «Nel contesto della disposizione qui censurata, la suddetta istanza, non diversamente dall'istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facolta' dell'imputato e non ha - cio' che e' comunque di per se' decisivo - efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, puo' comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilita' del ricorrente»; - Corte costituzionale, sentenza 121/2020, con cui, pur dichiarando «non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1-bis, comma 2, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificala e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848», la Corte ha nel contempo evidenziato, con riferimento al rimedio preventivo preso in considerazione (l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.), che «...diversamente dalle istanze di prelievo nel processo amministrativo e di accelerazione nel processo penale, in questo caso non si tratta, appunto, di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensi' del concreto suggerimento di modelli sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria»; - Corte costituzionale, sentenza 175/2021, con cui la Corte predetta ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», evidenziandosi che: - la norma censurata prevede l'inammissibilita' della domanda di equa riparazione da parte del soggetto che, nel caso di specie, non abbia depositato nel processo penale «personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis.»; - la Corte costituzionale ha ritenuto sul punto che «Il deposito dell'istanza di accelerazione nel processo penale, pur presentato come diritto alla stregua dell'art. 1-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001, opera, piuttosto, come un onere, visto che il mancato adempimento, in base al comma 1 del successivo art. 2, comporta l'inammissibilita' della domanda di equa riparazione. Tuttavia, la presentazione dell'istanza, che pur deve intervenire almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini ragionevoli fissati per ciascun grado dall'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce percio' uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, ne' implica una priorita' nella trattazione del giudizio, come chiarisce il comma 7 dell'art. 1-ter della stessa legge, in base al quale restano fermi, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, i criteri dettati dall'art. 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)». Il contenuto delle predette sentenze della Corte costituzionale appare quindi caratterizzato dalla valutazione in termini di illegittimita' costituzionale di quei rimedi preventivi (valorizzati dall'art. 2, n. 1, legge 89/2001 - mediante il riferimento all'art. 1-ter della medesima legge - in termini di inammissibilita' della domanda di equa riparazione) che rappresentano l'esercizio di una mera facolta' della parte conciata alla manifestazione di un interesse gia' incardinato nel processo in capo alla parte stessa, senza essere dotati di alcuna effettiva efficacia acceleratoria del processo, dal momento che quest'ultimo puo' comunque protrarsi oltre il termine di ragionevole durata anche in presenza dell'esperimento del rimedio in questione, non offrendo quindi alcuna garanzia di contenimento dei tempi processuali e non innestando modelli procedimentali alternativi in grado di condurre a tale risultato. In tale prospettiva si evidenzia, con riferimento al caso di specie, come l'istanza di accelerazione depositata nel giudizio avanti alla Corte di cassazione rappresenti un tipo di rimedio preventivo gravato dalle medesime caratteristiche sopra evidenziate e che hanno gia' condotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimita' costituzionale di analoghe previsioni. Anche in questo caso, infatti, si e' in presenza di' un rimedio che non presenta alcuna effettiva efficacia acceleratoria del processo, che non introduce modelli procedimentali alternativi e che non comporta alcuna garanzia di contrazione dei tempi del processo, integrando l'esercizio di una facolta' della parte che, sostanzialmente, ribadisce in questo modo un interesse che e' gia' incardinato in capo ad essa. 8. Sulla base delle considerazioni esposte emerge dunque sia la rilevanza, nel caso di specie, che la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, n. 6), della legge n. 89/2001 (cosi come inserito dall'art. 1, comma 777, lettera a, della legge n. 208/2015), per contrasto con l'art. 111, comma 2, e con l'art. 117, comma 1, Cost., e, per suo tramite, con gli articoli 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU). 9. Occorre dunque sospendere il presente procedimento e rimettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale al fine di decidere sulla prospettata questione di legittimita' costituzionale.